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In tema di patteggiamento, la richiesta dell´imputato di sostituzione della pena detentiva è, per sua natura, congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l´obbligo di controllarne l´ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora essa non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti
Argomento: Applicazione della pena su richiesta delle parti
Sezione: Sezione Semplice
“(…) 1. Con la decisione impugnata, il Tribunale di (…) ha applicato nei confronti di (…) la pena di mesi 8 di reclusione, in ordine ai reati di bancarotta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale, ed ha ritenuto la continuazione tra tali reati e quelli già giudicati con sentenza dello stesso Tribunale (…) (passata in giudicato (…)), considerati più gravi, rideterminando così la pena finale in anni 3 e mesi 8 di reclusione; ha dichiarato, altresì, l’imputato interdetto dai pubblici uffici ed ha inflitto anche le sanzioni accessorie previste dall’ultimo comma dell’art. 216 l. fall. per anni 3 e mesi 8 di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum (…), deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge con riguardo all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., rilevato il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: il giudice ha disatteso la richiesta di applicazione pena depositata dalle parti (…), subordinata all’applicazione del lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 20-bis cod. pen. quale pena sostitutiva delle pene detentive brevi. La richiesta era, per l’effetto, di una pena finale pari a (…) ore di lavoro di pubblica utilità. Su tale concordata indicazione di pena non vi è alcuna statuizione in sentenza. (…).
(…) 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di (…) per l’ulteriore corso, rilevato il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione pena contenuta nell’istanza ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., depositata in udienza e la sentenza emessa.
Dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103 del 2017, la questione relativa alla mancata valutazione della richiesta di applicazione di pena sostitutiva congiunta a quella di patteggiamento riguardo alla pena principale deve ritenersi riconducibile al novero di quelle contemplate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (…).
2. L’esame della richiamata istanza di patteggiamento, condotto direttamente dal Collegio, ha consentito di constatare come, effettivamente, il ricorrente abbia affiancato e subordinato, quindi, la richiesta di applicazione della pena (…), in continuazione con la condanna già riportata in una [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 2025, n. 4741)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
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